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R.C. Auto

La circolazione stradale è potenzialmente pericolosa e potrebbe causare danni alle cose o alle persone. La garanzia R.c. Auto è un contratto assicurativo che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che derivano dalla circolazione stradale. Con la polizza attiva, il risarcimento dei danni non sarà a suo carico. In assenza di copertura assicurativa, il proprietario di un veicolo, è direttamente responsabile dei danni causati durante la circolazione. Deve farsi carico del rischio del risarcimento, cui dovrà far fronte con il proprio patrimonio. Stipulando il contratto R.c. auto, il proprietario trasferisce questo rischio alla compagnia d’assicurazione che, dietro pagamento del premio, si farà carico dei danni. La presenza di una copertura assicurativa è una garanzia anche per chi subisce il sinistro, che ha la tranquillità di poter essere risarcito anche in caso di danni molto rilevanti, impossibili da sostenere per un comune cittadino, poiché il risarcimento è a carico della compagnia di assicurazioni, in grado di sopportarlo, in cambio del pagamento del premio. Per questo in Italia, come in quasi tutti i Paesi europei,la copertura per la responsabilità civile è obbligatoria per tutti i veicoli a motore, come è obbligatorio per le imprese di assicurazione fornirla. Le compagnie, infatti,non possono rifiutarsi di dare copertura assicurativa a chi la richiede e intende pagare il relativo premio.

I soggetti coinvolti in un contratto r.c. auto

È possibile stipulare una polizza r.c. auto a proprio nome (contraente) anche se il veicolo è di proprietà di altri.

  • Il contraente è la persona (fisica o giuridica) che sottoscrive la polizza e assume l’obbligo di pagare il premio. Non è detto che il contraente sia anche l’assicurato.
  • L’assicurato è la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia prevista dal contratto ed è il proprietario del veicolo (registrato al P.R.A.). Sono equiparati al proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria. L’assicurato è titolare di tutti i diritti derivanti dalla polizza e quindi dell’interesse economico protetto.
  • Il terzo danneggiato è il soggetto che ha riportato un danno a seguito di un sinistro stradale. Non è considerato terzo e non ha diritto al risarcimento il conducente del veicolo responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel rapporto di leasing, nonché gli altri soggetti previsti dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
  • Il conducente, che può essere persona diversa dal proprietario, è il soggetto preposto alla guida del veicolo su strade o aree pubbliche. Avendo il controllo e l’effettiva disponibilità dei congegni meccanici che determinano il movimento, in caso di danno provocato a terzi durante la guida si presume che egli sia il danneggiante, cioè il soggetto responsabile del danno. Spetta al conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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Le garanzie accessorie

Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative, non obbligatorie, che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza r.c. auto: furto, incendio, cristalli, assistenza e atti vandalici sono le più comuni. In questo modo è possibile assicurare anche la propria persona (in qualità di proprietario e/o di conducente) e il veicolo dai danni per i quali la polizza r.c. auto non opera, garantendosi in tal modo una tutela più ampia. Ogni garanzia accessoria copre l’assicurato dai danni causati o subiti in determinate situazioni. Ad esempio, la garanzia furto copre i danni al veicolo dell‘assicurato derivanti da sottrazione, danneggiamento e distruzione di sue parti a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati, mentre la garanzia incendio copre i danni al veicolo derivanti dal fuoco sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio del carburante, sia per fenomeni interni, quali il corto circuito dell’impianto elettrico o il surriscaldamento del motore.

È proprio sulle coperture accessorie alla r.c. auto che si possono trovare le maggiori differenze di prezzo fra le diverse compagnie ed è perciò fondamentale confrontare le diverse polizze valutando sia la misura del premio che il contenuto delle garanzie offerte. Ad ogni modo per valutare la convenienza di una garanzia rispetto ad un’altra, tieni presenti le tue caratteristiche: come guidi, la frequenza con cui guidi e lo stato del veicolo che possiedi.

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